Art. 9.
(Istituzione del Fondo nazionale per la promozione dello sport dei minori).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale per la promozione dello sport dei minori, la cui dotazione finanziaria annua è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono ripartite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.